Statuto

Art. 1 Nome, sede

 

Sotto la denominazione
Juristinnen Schweiz
Femmes Juristes Suisse
Giuriste Svizzera
Giuristas Svizra
Women Lawyers Switzerland
è stata costituita in data 30 giugno 2001 un’associazione ai sensi degli artt. 60 CCS con sede a Friborgo.

 

 

Art. 2 Fine

 

L' associazione promuove posizioni femminili, segnatamente nell' ambito della ricerca, dell' insegnamento, della formazione, della vita professionale, della creazione del diritto, nell' ambito del diritto comparato e dell' applicazione del diritto, ed influisce su quanto avviene nella società.
Favorisce i legami e la collaborazione fra donne giuriste, nonché la tutela dei loro interessi sul piano nazionale e internazionale.
L' associazione può inoltrare azioni e ricorsi ai sensi dell' art. 7 della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (Lpar)

 

 

Art. 3 Mezzi

 

Il fine dell' associazione è perseguito con i seguenti mezzi:
Essa si occupa dello scambio di informazioni e della tutela degli interessi sul piano nazionale e internazionale.
Essa organizza dei forum di incontro.
Essa organizza dei congressi di giuriste, si dedica alla formazione continua per giuriste e tutela i loro interessi.
Essa cura le relazioni pubbliche e prende posizione su avvenimenti nella società nonché su temi femminili importanti per l' associazione.
In questo senso, mantiene una infrastruttura adatta e acquisisce le risorse finanziarie necessarie.

 

 

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

 

Ogni donna che abbia studiato diritto o che sia studentessa in diritto, e che sostiene lo scopo dell' associazione, può divenirne socio. Tutte le associazioni di giuriste o di studentesse del diritto che sostengono gli scopi delle Giuriste Svizzera possono diventare soci. I soci dell' associazione si impegnano volontariamente e a titolo onorifico.
La contribuzione sociale annuale ammonta a fr. 150.-- per persone attive e a fr. 50.-- per studentesse o giuriste a reddito modesto. Per le soci collettivi, la contribuzione sociale annuale ammonta a fr. 300.--.
L'assemblea sociale può decidere di prelevare un'ulteiore franco ("franco delle donne") a favore di un'organizzazione mantello che offre delle prestazioni di interesse per le Giuriste Svizzera, ma che queste ultime non possono offrire allo stesso modo.
Le soci collettive possono usufruire delle prestazioni dell' associazione per i loro membri a costo ridotto.
Una qualsiasi responsabilità dei soci per obblighi dell' associazione è esclusa.

 

 

Art. 5 Organi

 

Gli organi dell' associazione sono l' assemblea sociale e il comitato.
L' assemblea sociale può eleggere degli ulteriori organi.

 

 

Art. 6 L'assemblea sociale

 

L' assemblea sociale ordinaria ha luogo una volta all' anno. L' assemblea sociale elegge il comitato.
Un' assemblea sociale straordinaria può essere convocata su richiesta di 15 membri.

 

 

Art. 7 Comitato

 

Il comitato si costituisce da sé. Il rapporto tra le rappresentanti delle diverse parti del Paese deve essere equilibrato dal punto di vista linguistico e geografico.
Il comitato esegue gli affari dell'associazine, comprese l'ammissione e l'esclusione di soci nonché la cura delle questioni finanziarie.
A questo scopo può formulare dei regolamenti.

 

 

Art. 8 Modifica degli statuti

 

La modifica degli statuti è di competenza dell' assemblea sociale.

 

 

Art. 9 Scioglimento dell' associazione

 

In caso di scioglimento dell' associazione, i mezzi a disposizione verranno trasferiti a delle istituzioni di pubblica utilità con fini simili. La restituzione di doni è esclusa.

 

 

Art. 10 Foro

 

Il foro per ogni controversia tra l' associazione e i suoi soci oppure tra i soci è la sede dell' associazione.

 

 

Art. 11 Disposizioni finali

 

Gli statuti entrano in vigore al momento della costituzione dell' associazione.

 

Così deciso in occasione dell' assemblea costitutiva del 30 giugno 2001 a Friborgo / revisione: 29 giugno 2002 / 25.06.2005

 

statuti donne giuriste CH 2005.pdf (PDF, 15.5 KB )